Protesti
L'ufficio protesti della camera di commercio di Reggio Emilia
Il protesto è la constatazione solenne effettuata da un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale) che l’obbligato principale non ha pagato l’assegno o la cambiale o che il trattario non ha accettato la cambiale.
I pubblici ufficiali abilitati devono trasmettere alla Camera di commercio competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l’elenco dei protesti levati nel mese precedente.
La Camera di commercio è competente alla tenuta del Registro Informatico dei protesti, riceve le istanze di cancellazione dal suddetto Registro, rilascia visure e certificazioni relative a tutto il territorio nazionale anche finalizzate alle richieste di riabilitazione presso il Tribunale.
Ogni Camera di commercio è competente per la provincia di riferimento.
L'ufficio protesti della Camera di Commercio per i protesti levati nel territorio della provincia:
- provvede all'inserimento nel Registro informatico dei protesti dei nominativi contenuti negli elenchi che riceve dagli ufficiali abilitati;
- riceve le istanze di cancellazione o di annotazione e provvede, sulla base delle decisioni assunte, alle cancellazioni o alle annotazioni nel Registro informatico dei protesti;
rilascia visure nominative e certificazioni relative a tutto il territorio nazionale sull'esito della ricerca dei protesti, ottenibili anche in rete, tramite il servizio Telemaco.
Il Registro informatico dei protesti
Le Camere di Commercio hanno il compito di provvedere alla pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protestinbsp;cambiari al fine di dare pubblicità dei protesti levati per il mancato pagamento di cambiali-pagherò, tratte accettate o assegni bancari e lo fa mediante la tenuta e l'aggiornamento del Registro informatico dei protesti.
Il Registro informatico dei protesti contiene – per ciascun protesto – le notizie relative alla data e al luogo in cui è stato levato, al nominativo e al domicilio del protestato, al tipo, importo e scadenza dell'effetto protestato.
I nominativi dei protestati vengono conservati nel Registro per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione, fatta salva la facoltà, se ne ricorrono i presupposti, di presentare istanza di cancellazione.
Il Registro informatico dei protesti è accessibile al pubblico e la consultazione può essere effettuata su scala nazionale tramite i terminali delle Camere di Commercio.
La pubblicità dei protesti si prefigge lo scopo di accrescere il livello di certezza e di trasparenza nei rapporti commerciali.
La consultazione del Registro informatico dei protesti, infatti, assume particolare importanza per poter valutare l'affidabilità di un interlocutore economico o per dimostrare la propria affidabilità.
Il Registro informatico dei protesti contiene – per ciascun protesto – le notizie relative alla data e al luogo in cui è stato levato, al nominativo e al domicilio del protestato, al tipo, importo e scadenza dell'effetto protestato.
I nominativi dei protestati vengono conservati nel Registro per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione, fatta salva la facoltà, se ne ricorrono i presupposti, di presentare istanza di cancellazione.
Il Registro informatico dei protesti è accessibile al pubblico e la consultazione può essere effettuata su scala nazionale tramite i terminali delle Camere di Commercio.
La pubblicità dei protesti si prefigge lo scopo di accrescere il livello di certezza e di trasparenza nei rapporti commerciali.
La consultazione del Registro informatico dei protesti, infatti, assume particolare importanza per poter valutare l'affidabilità di un interlocutore economico o per dimostrare la propria affidabilità.
Normativa di riferimento
- Legge 12 febbraio 1955, n.77 - Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari (.pdf)
- Legge 7 marzo 1996, n. 108 (artt. 17-18) - Disposizioni in materia di usura (.pdf)
- D. 9 agosto 2000, n. 316 - Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480
- Legge 18 agosto 2000, n.235 - Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
- L. 12 giugno 1973 n. 349 - MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI PROTESTI DELLE CAMBIALI E DEGLI ASSEGNI BANCARI (G.U. N. 165 del 30/06/1973)
- D.L. 18 settembre 1995 n. 381 (conv. in L. 15/11/1995 n. 480) Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio
- L. 25 giugno 1999 n. 205 - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario
- L. 12 dicembre 2002 n. 273 (art. 45) - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
A chi rivolgersi
Ufficio
Protesti
Tel.: 0522 796229-395-235
Fax: 0522-796368
E-mail: protesti@re.camcom.it
Ricevimento al pubblico:
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:15
martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Mesi di luglio e agosto: chiusura pomeridiana degli uffici
Ultimo aggiornamento: 04/03/2010








